Secondo diploma
Secondo diploma: come si prende e che cosa non ti raccontano
Un secondo diploma di maturità si può conseguire, e il Ministero spiega come. Il punto delicato è un altro: quanto viene davvero alleggerito il percorso rispetto a quello che promette chi te lo vende.
Che cos’è il secondo diploma
Il secondo diploma è un ulteriore diploma di maturità, di indirizzo diverso dal primo, che si consegue presentando domanda come candidato esterno all’esame di maturità, l’esame che fino a poco fa si chiamava Esame di Stato, entro i termini fissati ogni anno dal Ministero. Deve essere di indirizzo diverso: non è consentito ripetere un esame di maturità della stessa tipologia, indirizzo, articolazione o opzione già sostenuto con esito positivo.
La preparazione può avvenire individualmente oppure iscrivendosi a un corso, anche serale o a distanza. Ma il canale di accesso è quello del candidato esterno, ed è una strada con regole proprie, diverse da quelle di chi il diploma non ce l’ha ancora.
Chi può presentare domanda
I requisiti dei candidati esterni sono fissati dall’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 62/2017. È ammesso chi compie il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare dell’esame e ha assolto l’obbligo di istruzione; chi possiede il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari almeno alla durata del corso scelto, indipendentemente dall’età; chi possiede un titolo di studio secondario di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o un diploma professionale di tecnico; chi ha cessato la frequenza dell’ultimo anno prima del 15 marzo.
La domanda non si presenta alla scuola
È il punto su cui quasi tutte le guide in circolazione sono rimaste indietro. La domanda di ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni si presenta all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata sul portale del Ministero, con accesso tramite SPID, CIE o eIDAS. Nella domanda si indicano fino a tre istituzioni scolastiche preferite: l’assegnazione la decide l’Ufficio Scolastico Regionale, che tiene conto della distribuzione territoriale, quindi la scuola che scegli non è garantita.
Il dirigente scolastico resta l’interlocutore per iscriversi a un corso serale e per consegnare la documentazione alla scuola che ti verrà assegnata, ma non è a lui che si manda la domanda d’esame. La finestra temporale cambia ogni anno: qui non trovi una data perché quella giusta è sul documento ministeriale dell’anno in cui ti presenti.
Due requisiti che nessuno ti dice
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata anche alla partecipazione alle prove nazionali INVALSI e allo svolgimento di attività di formazione scuola-lavoro (la denominazione che ha sostituito “PCTO”), o di attività assimilabili, per almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi scelto. Sono due condizioni che possono far saltare la programmazione di chi le scopre tardi, e non compaiono praticamente in nessuna delle pagine commerciali che vendono questo percorso.
Tre esami diversi che vengono continuamente confusi
Idoneità, preliminare e Stato non sono sinonimi. Capire quale riguarda te è ciò che determina il percorso.
| Esame | Chi lo sostiene | A che cosa serve |
|---|---|---|
| Esame di idoneità | Chi il diploma non ce l’ha e deve recuperare anni | Farsi riconoscere un anno di corso non frequentato |
| Esame preliminare | Il candidato esterno privo di promozione all’ultima classe | Essere ammessi all’esame di maturità |
| Esame di maturità | Chi è stato ammesso | Conseguire il diploma: due prove scritte e un colloquio |
L’esame di idoneità è regolato dagli articoli 192 e 193 del D.Lgs. 297/1994. L’esame preliminare è disciplinato dall’ordinanza ministeriale annuale sugli Esami di Stato: si svolge di norma entro maggio, davanti al consiglio di classe, e si supera con almeno sei decimi in ciascuna disciplina.
Devo ristudiare tutto? La verità sull'”integrazione”
È la domanda che porta qui la maggior parte delle persone, e il punto su cui il mercato è più ambiguo. Molte scuole private promettono un percorso ridotto alle sole materie di indirizzo, chiamandolo “integrazione da maturità a maturità”, e da lì deriva la promessa del diploma in un anno.
Ciò che è previsto è questo: per chi proviene da un altro corso di studi, l’esame preliminare verte sulle discipline non coincidenti o mancanti rispetto al percorso già svolto. Un alleggerimento reale quindi esiste, ed è consistente, ma riguarda l’ammissione.
“Integrazione da maturità a maturità” è terminologia commerciale, non il nome di un istituto giuridico: è il modo in cui il mercato descrive quell’alleggerimento. L’esame di maturità che sostieni resta quello dell’indirizzo che hai scelto. Se una scuola ti presenta l’integrazione come una procedura che riduce anche l’esame finale, chiedile su quale norma si basa e fatti dare il riferimento per iscritto.
Secondo diploma o recupero anni?
Sono percorsi diversi e vengono venduti insieme di continuo, spesso dallo stesso modulo di contatto. La differenza è netta e dipende solo da una cosa: se un diploma ce l’hai già oppure no.
Se ce l’hai, non devi recuperare nessun anno e non sostieni esami di idoneità: accedi all’esame come candidato esterno. Se non ce l’hai, il percorso è il recupero degli anni scolastici, con regole e tempi propri. Se ti viene proposto un preventivo che parla di “anni da recuperare” mentre tu il diploma ce l’hai, stai guardando il prodotto sbagliato.
A che cosa serve davvero
Un secondo diploma ha senso quando ti serve un titolo specifico: un concorso pubblico che richiede quell’indirizzo, l’accesso a un albo professionale che lo prevede, un cambio di settore in cui il diploma che hai non è spendibile. In questi casi il titolo è il requisito, e senza non entri.
Vale però la pena dire anche quando non serve, perché nessuno lo scrive. Per iscriverti all’università è sufficiente un qualsiasi diploma quinquennale: se il tuo obiettivo è quello, un secondo diploma non ti aggiunge nulla. E per i punteggi nelle graduatorie, l’unico testo che decide quanto vale un titolo è la tabella di valutazione della procedura a cui partecipi: leggila prima di iscriverti a un percorso comprato per quello scopo.
Domande frequenti
Quanti diplomi di maturità si possono avere?
Si può conseguire più di un diploma, presentandosi ogni volta come candidato esterno all’esame dell’indirizzo scelto. Il vincolo è sull’indirizzo, non sul numero: non è consentito ripetere un esame di maturità della stessa tipologia, indirizzo, articolazione o opzione già superato.
Posso prendere un secondo diploma se ho già una laurea?
La laurea non toglie la possibilità di conseguire un altro diploma di maturità: i requisiti da verificare restano quelli previsti per i candidati esterni all’esame di maturità.
Devo rifare italiano, storia e matematica?
L’esame preliminare, per chi proviene da un altro corso di studi, verte sulle discipline non coincidenti o mancanti rispetto al percorso già svolto: le materie realmente comuni non vengono riesaminate. L’esame di maturità finale resta però quello dell’indirizzo scelto.
Si può davvero prendere in un anno?
Dipende da quante discipline non coincidono con il tuo primo diploma e da quanto tempo puoi dedicare allo studio: la norma non fissa una durata. Diffida di chi ti garantisce l’anno prima di aver guardato il tuo titolo e il piano di studi che hai già fatto.
Il secondo diploma sostituisce il primo?
No, si aggiunge. Restano validi entrambi, e puoi usare l’uno o l’altro a seconda del requisito richiesto.
Devo sostenere gli esami di idoneità per gli anni precedenti?
No: gli esami di idoneità riguardano chi deve farsi riconoscere anni di corso non frequentati. Avendo già un diploma quinquennale, il tuo canale è quello del candidato esterno all’esame di maturità.
Parlane con chi lo fa di mestiere
Ogni percorso dipende da quanti anni mancano, da quale indirizzo hai lasciato e da quanto tempo è passato. Raccontaci la tua situazione: ti ricontatta un istituto partner e ti dice che cosa è possibile fare nel tuo caso, senza impegno.
La richiesta è gratuita e non ti vincola a iscriverti.
